Tutti gli operatori associati a Biodanza Italia sottoscrivono e si impegnano a fare proprio il Codice Deontologico, un insieme di norme che regolano il rapporto con l’utenza, la committenza, i colleghi e la società civile. Il Codice rappresenta uno degli elementi qualificanti della professionalità degli operatori iscritti a Biodanza Italia.
Art. 1 - Codice Deontologico
Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'operatore di Biodanza socio della Associazione Biodanza Italia (di seguito chiamata Biodanza Italia) deve osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta.
L'adempimento delle norme contenute in questo Codice serve come supporto basilare alla coscienza associativa e a rafforzare la figura professionale e l’immagine sociale dell’operatore di Biodanza al fine del raggiungimento di un miglior benessere per la collettività.
Art. 2 - Operatori di Biodanza
Sono operatori di Biodanza coloro che hanno conseguito il titolo abilitante presso una Scuola di Formazione di Biodanza Sistema Rolando Toro riconosciuta da Biodanza Italia.
Art. 3 - Osservanza del Codice
L'operatore di Biodanza socio è obbligato alla conoscenza, sottoscrizione e osservanza delle norme contenute nel presente Codice, per essere o rimanere iscritto a Biodanza Italia. La loro ignoranza non lo esime dalle relative responsabilità e l'inosservanza darà atto ad azioni a tutela della collettività, degli altri operatori soci e del Sistema Biodanza Rolando Toro, come previsto dai vari regolamenti statutari.
Art. 4 - Ambiti e finalità
L'operatore di Biodanza socio riconosce l'ambito del proprio lavoro nell’area del benessere, in quanto il suo compito è stimolare le risorse vitali delle persone, facilitare il miglioramento della qualità della vita favorendone stili di vita integrati, rispettosi degli altri e dell'ambiente.
L’operatore di Biodanza socio assume come strumento specifico della professione l’articolazione tra musica, movimento e vivencia, riconosce come valore fondante del suo comportamento il principio Biocentrico e rispetta il Sistema Biodanza di Rolando Toro Araneda.
Art. 5 - Rispetto dell'utenza
Nell’esercizio della professione, l’operatore di Biodanza socio rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono del suo lavoro. Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, età, sesso di appartenenza, orientamento sessuale e si prefigge di valorizzare le differenze e l'unicità di ognuno. Resta facoltà dell'operatore precludere la partecipazione alle proprie attività a persone che perpetuino comportamenti dannosi o gravemente irrispettosi verso gli altri partecipanti, verso l'operatore stesso o verso gli ambienti che ospitano le attività.
Art. 6 - Aggiornamento professionale
L’operatore di Biodanza socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi frequentando periodicamente stage di formazione. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorici-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Art. 7 - Collaborazioni con soggetti terzi
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, con enti, presidi medici, strutture sociosanitarie e pedagogiche, aziende e organizzazioni pubbliche o private, l’operatore di Biodanza socio esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze, favorendo la multidisciplinarietà degli interventi.
Art. 8 - Segreto professionale
L’operatore di Biodanza socio è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto, non rivela notizie, fatti o informazioni apprese a motivo del suo rapporto professionale, e promuove negli utenti analogo comportamento di riservatezza su quanto accade durante le sessioni e gli stage.
Art. 9 - Protezione delle conoscenze professionali
L’operatore di Biodanza socio è tenuto a mantenere un adeguato riserbo sull’uso di strumenti conoscitivi e operativi riservati alla professione. La diffusione del materiale e degli strumenti appresi durante la formazione o in successive specializzazioni, a persone estranee alla professione stessa, costituisce violazione deontologica grave. Questo non preclude la possibilità di informare adeguatamente l’utenza rispetto ai principi che stanno alla base della metodologia.
Art. 10 - Rispetto delle normative
L’operatore di Biodanza socio, nello svolgimento della propria attività di Biodanza, si adegua alla normativa amministrativa e fiscale vigente, così come alle restanti normative nazionali e locali inerenti all’attività di operatore, e si munisce di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 11 - Consenso Informato
Il consenso informato si basa sulla norma fondamentale del rispetto della persona e sul principio dell'autonomia in base alla quale ciascuno deve sentirsi libero di scegliere quello che ritiene meglio per il proprio benessere individuale.
A tal fine, l’operatore di Biodanza socio, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione, all'organizzazione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, tali da permettere all'utente che decide di intraprendere un percorso di crescita entro un gruppo da lui diretto di comprendere adeguatamente la natura e le finalità dell’attività svolta e di sottoscriverne il relativo Consenso Informato.
L'operatore di Biodanza socio è pertanto impegnato a proporre la sottoscrizione del Consenso Informato a ogni proprio nuovo utente e nel caso in cui l'utente rifiuti di sottoscriverlo, non può accoglierlo all'interno del gruppo.
Qualora l'allievo sia un minore o porti una disabilità mentale, il Consenso Informato deve essere espresso da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
L’operatore di Biodanza socio, presterà particolare attenzione a eventuali utenti che dichiarino o mostrino problematiche fisiche o mentali, avendo cura nel caso si evidenzi opportuno, di richiedere certificazione specialistica.
Art. 12 - Rapporti con l’utente
Nell’esercizio della professione l’operatore di Biodanza socio crea un ambiente accogliente e sereno nel quale ogni utente si sente accettato qualunque sia il livello d’integrazione affettivo-motoria che lo caratterizza.
L’operatore socio rispetta i livelli di apprendimento e i tempi di cambiamento di ciascuno e si comporta con equità manifestando la stessa disponibilità nei confronti di tutti.
L’operatore esprime le sue qualità in modo autentico, senza mistificazioni, in modo che gli utenti possano stabilire con lui un vincolo spontaneo.
L’operatore socio conosce il valore della comunicazione interpersonale per il mantenimento della salute e per lo sviluppo positivo e ricco delle relazioni; quindi cura la comunicazione con l’utenza e la committenza. Avrà cura di non suscitare, nelle attese degli utenti, aspettative infondate, prestando particolare attenzione ad una corretta pubblicità delle proprie iniziative.
Nel rapporto professionale l'operatore socio adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o agli altri indebiti vantaggi.
L’operatore socio è consapevole che il rapporto con l’utente inizia in conformità ad una naturale asimmetria e che, nonostante il suo impegno sia quello di impostare la relazione a un livello di parità, ciò non garantisce il superamento dell’asimmetria iniziale da parte dell’utente. In ogni contesto professionale l'operatore socio deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'utente, dell'operatore a cui rivolgersi o della attività da frequentare. Se la relazione asimmetrica è mal gestita l'utente può sentirsi obbligato alla scelta di un determinata attività per timore di contrariare l'operatore. Questa si configura come una limitazione della libertà dell'utente. Anche in tale situazione l'operatore socio deve anteporre l’interesse dell'utente al di sopra di ogni convenienza.
L’operatore socio presta la massima attenzione in quelle situazioni in cui l’utente collabora nell’organizzazione dell’attività professionale dell’operatore, il quale si assume comunque la completa responsabilità.
Art. 13 – Diritto alla riservatezza
Come da precedente Art. 8, l'operatore di Biodanza socio garantisce la propria riservatezza quanto a tutto ciò che ogni utente possa esprimere, sia verbalmente che espressivamente, durante un'attività di Biodanza. Tuttavia, manifestandosi tali espressioni all'interno e nella presenza di un gruppo di persone parimenti utenti della medesima attività, ogni utente deve essere consapevole che il suo diritto alla riservatezza non può essere giuridicamente contemplato, bensì solo affidato alla cura del gruppo di cui fa parte e alla quale l'operatore di Biodanza socio è assolutamente impegnato. Tale limite giuridico della riservatezza deve essere contemplato nell'ambito del Consenso Informato di cui al precedente Art. 11.
Art. 14 - Astensione dall’attività
L’operatore di Biodanza socio si astiene dall’intraprendere o da proseguire la propria attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone a cui sono rivolte.
Art. 15 - Tariffe e compensi
È a discrezione dell’operatore socio la determinazione dell’onorario, ispirandosi a criteri di equità e di riconoscimento del valore del servizio che si intende offrire, nel rispetto del proprio lavoro e di quello degli altri operatori soci.
Solo in particolari e motivati casi potrà prestare la propria opera per un compenso simbolico o anche a titolo gratuito.
Art. 16 - Rispetto e correttezza professionale
I rapporti tra operatori soci devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale; essi sono improntati alla massima correttezza, lealtà, solidarietà professionale e buona fede.
L’operatore socio si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione e preparazione o esprimere qualsiasi giudizio che leda la dignità della persona e la reputazione professionale.
L’operatore di Biodanza socio può promuovere le proprie iniziative durante lo svolgimento di un’attività tenuta da un collega (corso, stage, ecc.) soltanto qualora abbia chiesto e ottenuto il suo consenso.
È auspicabile che l’operatore socio, avendo presente il valore della comunicazione interpersonale, faccia conoscere le proprie iniziative ai colleghi che operano nella città dove lavora abitualmente, e ai colleghi che lavorano nella città dove andrà a lavorare occasionalmente, soprattutto se gli abituali utenti dei colleghi del luogo saranno coinvolti nelle proposte del collega arrivato da fuori città o fuori zona. Adottando una comunicazione diretta con i colleghi, eviterà il coinvolgimento dell’utenza.
Art. 17 - Attività di comunicazione e promozione
L’operatore di Biodanza socio, nella comunicazione delle proprie iniziative (depliant, pagine web, interviste ai media, interventi sulle piattaforme social), presenta in modo corretto e adeguato sia Biodanza Sistema Rolando Toro che la propria identità professionale, evidenziando sia le connotazioni positive di Biodanza che la propria formazione, esperienza e competenza, ma evitando suggestioni improprie o fuorvianti e disconoscimenti negativi di altre e diverse discipline. Riconosce quale suo dovere quello di stimolare nelle persone lo sviluppo delle proprie risorse vitali ed il miglioramento dello stile di vita.
Lo stile della comunicazione deve essere pertanto ispirato a criteri di decoro professionale, di serietà metodologica e di tutela dell’immagine di Biodanza e della professione di operatore di Biodanza, nella proposizione di un linguaggio qualificante, non aggressivo che determini positivamente quanto si intende valorizzare senza ricorrere a espressioni di squalifica o di competizione nei riguardi di alcuno e alcunché.
Art. 18 - Diffusione e attuazione
L’associazione Biodanza Italia si farà carico, con i suoi organi statutari (Assemblea, Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri), di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme del presente Codice Deontologico, tenendo informati i soci sul livello di adesione e di osservanza, promuovendone l’eventuale aggiornamento. Con il Collegio dei Probiviri e con le normative statutarie saranno gestite le eventuali inosservanze o conflitti e proposte le sanzioni da applicare.
Art. 19 - Entrata in vigore
Il presente Codice Deontologico entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 4 settembre 2005.
Appendice - Le principali tappe del Codice Deontologico
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