Associazione Biodanza Italia

Statuto

Biodanza italia è una Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore. Di seguito il testo dello statuto vigente, approvato il 28/12/2022.

Art. 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione etico culturale degli Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro – Ente non Profit – aps ets ” o in forma abbreviata “Biodanza Italia APS ETS”.
Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000, essa non ha fini di lucro e assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale.
Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l’acronimo “APS – ETS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2 – SEDE E DURATA

L’associazione ha la sede sociale in provincia di Milano (MI) sita in Viale Omero, 18 (MI) e sede operativa: Via Libertà, 55 – Lodi Vecchio (LO).
La sede sociale può essere trasferita in ambito provinciale con delibera del consiglio direttivo senza che questo comporti modifica statutaria, ma dovrà essere comunicato agli organi competenti.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione pluralista, della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza, della autonomia, della apartiticità, del progresso, dello spirito mutualistico e di autogestione, e impronta la propria attività e i rapporti tra soci ad un modello di vita rispettoso dei diritti fondamentali dell'uomo per favorire l'evoluzione e l'educazione personale e collettiva.
L’associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

La associazione inoltre opererà per:
• favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
• promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci;
• promuovere i legittimi interessi professionali degli Operatori soci di Biodanza Italia, appoggiandoli e difendendoli, nel caso venga ritenuto giusto e opportuno dall'Associazione, davanti alla società in generale e ai privati, agli enti, società e istituzioni pubbliche e private;
• promuovere, diffondere e tutelare il Sistema Biodanza ideato dal Professor Rolando Mario Toro Araneda come professione per coloro che la diffondono in qualità di Operatori di Biodanza;
• promuovere che i soci, in quanto operatori di DBN (discipline bionaturali), svolgano con autonomia professionale attività dirette alla salvaguardia del benessere dell'individuo;
• fornire agli associati consulenze, assistenza qualificata, informazioni, notizie, statistiche, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;
• promuovere e favorire iniziative e servizi di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento dei singoli associati;
• promuovere e favorire incontri, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, attività di tipo editoriale e audiovisivo e tutte le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la diffusione e la conoscenza della Biodanza Sistema Rolando Toro;
• promuovere e favorire la ricerca che coinvolga direttamente o indirettamente la Biodanza
• favorire i rapporti, le relazioni e gli scambi tra gli associati;
• esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal senso dovrà osservare le normative fiscali vigenti.
Per tali scopi ed attività l’associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
L’associazione, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altre associazioni, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
L’associazione ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, Enti locali ed Enti culturali per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del settore.
L’associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività l’associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai propri aderenti ( cd associati) , loro familiari conviventi nonché terzi estranei al sodalizio ( articolo 35 CTS), e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Stante l’obbligo di avvalersi in forma prevalente dell’attività volontaristica dei propri associati o di aderenti delle eventuali APS associate, nonché il divieto di intrattenere rapporti di lavoro retribuiti con i propri associati che siano anche volontari non occasionali, il sodalizio , in continuità con la previdente disciplina , potrà fruire di prestazioni a titolo oneroso , autonome subordinate o di altra natura, anche mediante l’impiego dei propri associati, qualora fondamentali per il perseguimento delle finalità statutarie.
La forza lavoro retribuita non potrà essere eccedente il numero della metà dei volontari o il 5 per cento degli associati dell’ente.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e verbalizzate di volta in volta dal Consiglio stesso.
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione può avvalersi di un sostegno da parte di persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità dell'associazione, vogliano offrire la propria attività o intendano effettuare donazioni all'associazione stessa

Art. 4 – SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi statutari, ne facciano richiesta.
I soci possono essere distinti in:
• soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo;
• soci operatori: sono coloro che possiedono il titolo di operatore di Biodanza rilasciato da una Scuola di formazione di Biodanza Sistema Rolando Toro riconosciuta dall’assemblea dei soci dell’associazione.
Tale riconoscimento, su proposta del Consiglio Direttivo, avviene nella prima assemblea ordinaria utile, sulla base della coerenza, da parte della Scuola in oggetto, con il Programma Unico voluto da Rolando Toro

Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo della associazione su modulo di richiesta appositamente predisposto.
Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dalla domanda.
In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l’avverso al collegio dei Probiviri
Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione.
I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera, se istituita, ed usufruire dei servizi dell’associazione con il versamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all’associazione da almeno 20 giorni, hanno diritto di voto in assemblea, per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all’Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto, delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso e del Codice Deontologico. Il mancato rispetto del Codice o di uno o più dei suoi precetti comporterà il deferimento al Collegio dei Probiviri che deciderà in via inappellabile sulle sanzioni da applicare ivi compresa la perdita della qualifica di socio di Biodanza Italia.
Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:
• frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
• partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
• esaminare i libri: al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall’associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l’esclusione, come stabilito dal presente articolo
I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, se istituita, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall’assemblea ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
• quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
• quando violassero le norme del Codice Deontologico di autoregolamentazione;
• quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
• quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro la decisione al collegio dei Probiviri o in assenza alla prima assemblea utile.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente (o la Presidenza);
• il Vice Presidente;
• il Tesoriere;
• il Segretario
• il Collegio dei Sindaci (se eletto, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 30 e 31 del D. Lgs.117/2017)
• il Collegio dei probiviri

Art. 7 – L’ ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione dovrà essere resa nota ai soci con la più ampia pubblicità mediante affissione nei locali dell’associazione (sede, unità locali ed eventuali sezioni), con modalità telematiche, mail, fax, almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
Gli associati possono partecipare all’assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazioni, quali videoconferenza, teleconferenza e comunicazione video-scritta in tempo reale.
L’assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L’ Assemblea Ordinaria dei soci:
1. elegge e revoca i componenti del Direttivo;
2. elegge e revoca i Revisori dei Conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri quando previsti;
3. approva il Bilancio Consuntivo annuale entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento ed il rendiconto patrimoniale e contemporaneamente il preventivo dell’anno in corso;
4. ratifica la decisione di apertura di eventuali sedi secondarie posta in essere dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
6. ratifica le questioni attinenti alla gestione sociale;
7. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
8. delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza
9. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L’assemblea Straordinaria avrà il compito di:
1. deliberare sulle modifiche statutarie e dell’atto costitutivo;
2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni relative al punto 1 (modifiche statutarie e dell’atto costitutivo).
In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza o per delega di almeno metà degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni relative al punto 1 (modifiche statutarie e dell’atto costitutivo).
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie e dell’atto costitutivo sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottate all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria
A norma dell’art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, anche in modalità telematica. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 9, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci e resta in carica per 3 anni. I membri del consiglio non sono rieleggibili per più di due elezioni consecutive. Sono rieleggibili dopo la vacanza di una elezione.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente, ed eventualmente il Vice presidente e il Segretario questi costituiscono la Presidenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo richiede o su richiesta di almeno 1/5 dei suoi membri o dei sindaci revisori.
Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo:
1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
2. è responsabile della gestione amministrativa;
3. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
4. può proporre all’assemblea il regolamento di applicazione dello statuto
5. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
6. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
7. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
8. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.;
9. decide le iniziative, le modalità di partecipazione dei soci, dei dipendenti collocati a riposo, dei familiari ed eventualmente degli invitati;
10. propone all’assemblea, per l’approvazione, le forme e le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da enti ed organismi esterni;
11. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale che saranno poi sottoposte a ratifica da parte dell’Assemblea dei soci;
12. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati direttamente o per un suo tramite.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
Il Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 10 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo con le seguenti funzioni:
1. coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Associazione;
2. sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento assumendone i poteri ed esercitando le funzioni proprie del Presidente stesso.

Art. 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo e:
1. cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
2. Provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Art. 12 – IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo o gli altri Organi obbligatori o facoltativi dell’Associazione possono nominare uno o più segretari anche non Soci, con le seguenti funzioni:
• cura la tenuta dei Libri Sociali e il loro aggiornamento;
• e quant’altro il Consiglio Direttivo o l’Organo che li ha nominati ritenga volergli delegare.

Art. 13 – IL COLLEGIO SINDACALE (se eletto)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell’assemblea dei soci.
Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare l’andamento della gestione e il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Art. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri, se eletto, provvede a:
1. la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l’Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori;
2. tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all’attività dell’Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso;
3. le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’Assemblea;
4. le azioni dei Probiviri sono regolate dal Regolamento del Collegio dei Probiviri che essi sono tenuti a sottoscrivere al momento dell'accettazione dell'incarico;
5. il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
I componenti del collegio dovranno essere in un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5.

ART. 15 – SEZIONI DISTACCATE

Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, con le modalità definite da un apposito regolamento approvato dall’assemblea

Art. 16 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
1. quote associative e di iscrizione versate annualmente e per richieste straordinarie deliberate dall’assemblea ordinaria dei soci;
2. dai contributi volontari delle varie categorie di soci;
3. da rendita del proprio patrimonio;
4. da ogni altro introito che possa concorrere ad incrementare il patrimonio e l’attività in sintonia con gli scopi e finalità della stessa e nei limiti delle leggi vigenti;
5. da eventuali fondi di riserve costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali, nel rispetto delle leggi vigenti;
7. da proventi di iniziative attuate o promosse dall’associazione;
8. da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
9. da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
10. da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti;
11. dal ricavato di beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
12. proventi derivanti da iniziative per la raccolta dei fondi di finanziamento;
13. eventuali contributi pubblici;
14. proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’associazione.
Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l’associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 – RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 18 – LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci secondo quanto previsto dall’articolo 7 del presente statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del terzo settore in caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del “Registro nazionale del terzo settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017 con l’intendimento da parte dei soci di aderire a tutte le novità eventualmente richieste da parte del legislatore in tal senso e di provvedere, appena possibile, all’iscrizione della associazione al Registro Unico del Terzo settore che potrebbe comportare una modifica statutaria ad hoc.

 


Associazione Biodanza Italia ETS APS
Viale Omero, 18 - 20139 Milano | C.F. 97292290158 | Contattaci

seguici su: